GLI ERRORI DEL CONTRIBUENTE SUL MODELLO 730/2017

GLI ERRORI DEL CONTRIBUENTE SUL MODELLO 730/2017

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 21-10-2017   13:10:50
Class, liste nozze - Avezzano, Via Corradini, 163
 

Capita di sovente che il contribuente si accorga di aver omesso o fornito elementi errati ai fini della corretta compilazione del modello 730.

In tali casi è consentito provvedere a sanare tali errori mediante una correzione e/o integrazione del suddetto modello dichiarativo;

Gli errori o le omissioni possono essere a favore ovvero a sfavore del contribuente e cioè possono comportare come risultato della correzione ad un maggiore credito o un minor debito (esempio per spese mediche non riportate) o un maggior debito o minor credito ( per di redditi di locazione non dichiarati); inoltre possono esserci delle correzioni o integrazioni che non incidono sulle imposte originariamente liquidate ( mera correggere dati).

Nel primo caso (maggior credito o minor debito d’imposta) ovvero in caso di errori che non incidono sull’ammontare della liquidazione, il contribuente può optare per:

· presentare entro il 25 ottobre 2017 un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, compilando la casella “730 integrativo” presente nel frontespizio ed indicando il codice:

o “1” se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario;

o “2” se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;

o “3” se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

· presentare un modello Redditi Persone fisiche 2017, utilizzando l’eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso. Il modello Redditi Persone fisiche 2017 può essere presentato entro il 31 ottobre 2017 (termine prorogato rispetto all’originario 30 settembre 2017 in seguito della proroga stabilita dal D.P.C.M. 26.07.2017) quale dichiarazione “correttiva nei termini”;

· presentare un modello Redditi Persone fisiche 2017 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ovvero entro il 09.2018, quale dichiarazione “integrativa a favore”;

· presentare un modello Redditi Persone fisiche 2017 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale “dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998”. In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nel secondo caso (maggior debito o minor credito) il contribuente non potrà utilizzare il modello 730 ma deve utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche 2017, il quale alternativamente dovrà essere presentato:

· entro il 31 ottobre 2017, quale dichiarazione “correttiva nei termini”. In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso;

· entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (30 settembre 2018), quale “dichiarazione integrativa”, pagando tributo dovuto, interessi e le relative sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;

· entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale “dichiarazione integrativa – art. 2 co. 8 del D.P.R. 322/1998”, pagando anche in questo caso maggior tributo, interessi e sanzioni.