INCENTIVI PER OCCUPAZIONE AL SUD

INCENTIVI PER OCCUPAZIONE AL SUD

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 28-09-2017   14:49:54
Class, liste nozze - Avezzano, Via Corradini, 163
 

Tutti i datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna e che assumano giovani disoccupati con età compresa tra 16 e 24 anni (e 364 gg) ovvero lavoratori disoccupati con almeno 25 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi possono usufruire di un incentivo erogato sotto forma di sgravio contributivo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

I lavoratori non devono in ogni caso aver avuto rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro tranne che nel caso di trasformazione.

Il contratto deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione ovvero di apprendistato professionalizzante (anche stagionale se previsto dal CCNL) con durata pari o superiore a 12 mesi; il beneficio spetta anche nel caso di rapporto part-time e di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine ovvero se fatta con CCNL (lavoro subordinato), di un socio lavoratore di cooperativa.

I datori di lavoro, che devono possedere la regolarità contributiva, dovranno inoltrare all'INPS, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare. Una volta verificata la disponibilità delle risorse, l’INPS comunicherà all’azienda interessata l'importo dell'incentivo. Successivamente alla ricezione del nulla-osta all’incentivo, il datore di lavoro entro i successivi 7 giorni, dovrà procedere, qualora non l’abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore sul quale vuole applicare lo stesso. Entro i successivi 10 giorni - sempre dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto – si dovrà comunicare l'avvenuta assunzione all’Inps, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'incentivo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale (entro il termine del 28 febbraio 2019).

In caso di assunzione a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante l’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di euro 8.060, da fruire nell’arco di 12 mensilità a partire dalla data di assunzione (euro 8.060 / 12 = 671,66 soglia massima mensile – 22,08 soglia massima giornaliera); in caso di contratto a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, l’agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di euro 4.030 annui (euro 4.030 / 12 = 335,83 soglia massima mensile – 11,04 soglia massima giornaliera). Se part-time l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.