Le novità sui buoni pasto

Le novità sui buoni pasto

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 11-09-2017   21:04:06
Class, liste nozze - Avezzano, Via Corradini, 163
 

A partire dal 9 settembre via libera alle nuove regole sui cosiddetti “buoni pasto”.
Infatti con il D.M. 122/2017 (pubblicato in G.U. 186 del 10/08/2017) è stata estesa la platea degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, individuate le caratteristiche dei buoni pasto nonché fornite indicazioni sul contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei ticket ed i titolari degli esercizi convenzionabili al fine di “garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l’equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori”.
Il buono pasto è il documento (anche in forma elettronica) che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.
In particolare, il citato D.M. dispone che i buoni pasto:
consentono al “titolare” di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto (ossia il valore della prestazione indicato sul buono, Iva inclusa);
consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale) anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che “hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”;
non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
Viene pertanto prevista la cumulabilità dei buoni pasto (pur nel limite di otto) e superati i numerosi dubbi in materia circa la possibilità di utilizzare i ticket al fine, ad esempio, di fare la spesa al supermercato.
Inoltre viene ampliata la platea degli esercizi convenzionati, disponendo la norma che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:
la somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);
l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;
la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (D.Lgs. 114/1998);
la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5 della L. 443/1985;
la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata da imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l’attività agricola;
nell’ambito dell’attività di agriturismo (L. 96/2006), la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca da parte di imprenditori ittici;
la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.
Da un punta di vista fiscale l’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR stabilisce che “non concorrono a formare reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.
Pertanto, considerato il limite di otto buoni cumulabili, l’ammontare complessivo non soggetto a tassazione né a contribuzione previdenziale dovrebbe essere pari a 42,32 euro in caso di buoni pasto cartacei e 56 euro in caso di buoni elettronici.