LE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 28-09-2017   14:47:51
Class, liste nozze - Avezzano, Via Corradini, 163
 

Le spese di rappresentanza (le spese per erogazioni di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni come ad esempio spese per viaggi turistici, per feste ricevimenti, inaugurazioni sedi e filiali, ecc.) in linea generale sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità e sempre che siano effettivamente documentate, sostenute per l’erogazione di beni e servizi:

· a titolo gratuito;

· aventi finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

· con criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, sia pure in via potenziale, benefici economici per l’impresa o che comunque siano coerenti con le pratiche commerciali di settore.

Oltre al requisito dell’inerenza, come poc’anzi descritto, la deduzione delle spese di rappresentanza richiede anche la congruità delle stesse, il cui parametro di calcolo è costituito dai ricavi ed altri proventi prodotti dall’impresa nel corso del periodo d’imposta.

L’individuazione dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall’attività caratteristica deve avvenire in base alla loro accezione fiscale, con la conseguenza che si deve aver riguardo a quanto allocato nelle voci A.1 e A.5 del conto economico, tenendo conto delle disposizioni fiscali per la loro quantificazione (vedi Circolare 34/E/2009).

La deduzione delle stesse è ammessa con i seguenti limiti percentuali (modificati a decorrere dal 2016):

· 1,5% per ricavi fino ad euro 10.000.000;

· 0,6% per ricavi oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000;

· 0,4% per ricavi oltre euro 50.000.000.

A seguito dell’eliminazione dell’aera straordinaria del conto economico, avvenuta ad opera del D.Lgs. 139/2015, l’articolo 13-bis del D.L. 244/2016 prevede che il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscali ai componenti positivi o negativi di cui alle voci A e B del conto economico va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto delle poste positive e negative di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda.

Ciò comporta che per il calcolo del plafond di spese di rappresentanza deducibili:

ü si deve tener conto di tutti i componenti che in passato andavano collocati nell’area straordinaria del conto economico, e che a partire dal 2016 sono inclusi nella voce A.5 del conto economico stesso;

ü non si deve tener conto di eventuali plusvalenze derivanti dal trasferimento d’azienda che, pur collocate nella voce A.5, devono essere “scalate” dalla base di calcolo per la deduzione delle spese in questione.

In considerazione di ciò, quindi, la riforma dei bilanci esplicherà effetti positivi per il conteggio delle spese di rappresentanza deducibili, unitamente alla circostanza dell’avvenuto incremento (sia pure non significativo) delle percentuali da applicare ai ricavi e proventi dell’attività caratteristica.