La nascita, la crescita e lo sviluppo di imprese innovative

La nascita, la crescita e lo sviluppo di imprese innovative

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 28-03-2017   17:31:04
Class, liste nozze - Avezzano, Via Corradini, 163
 

Il “Decreto crescita 2.0” (D.L. 179/2012), ha introdotto serie di norme finalizzate a promuovere la nascita, la crescita e lo sviluppo di imprese innovative (cd. “start up innovative”).

Possono essere considerate tali le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, non quotate, che abbiano alcuni requisiti:

* essere di nuova costituzione o comunque costituite da meno di 5 anni;

* avere sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

* presentare un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;

* non distribuire e non aver distribuito utili;

* avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Il contenuto innovativo dell’impresa va identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:

1. aver sostenuto spese di ricerca e sviluppo per un importo pari o superiore al 15% del valore maggiore tra il valore della produzione e i costi della produzione risultanti dall’ultimo bilancio;

2. la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

3. l’impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

La normativa prevede, inoltre, una delle agevolazioni in favore dei soggetti che investono nel capitale delle start up innovative attraverso la concessione di detrazioni o di deduzioni sull’ammontare degli investimenti effettuati, ed infatti la legge di Stabilità 2017 ha statuito che a decorrere dal 2017:

* per le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro;

* per le persone giuridiche una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.