ENTRO IL 30/11 IL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

ENTRO IL 30/11 IL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 29-11-2017   22:13:39
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Come ogni anno, entro il 30 novembre i contribuenti sono chiamati a versare il secondo acconto imposte (il primo è scaduto insieme con i saldi 2017 a giugno – luglio appena trascorsi).
L’acconto riguarda irpef, cedolare secca, irap, addizionali regionali e comunali, ivie, ivafe, contributi inps a percentuale, per le persone fisiche (titolari o meno di partita iva) ed ires ed irap per le società di capitale.
Non sono tenute al versamento del secondo acconto imposte tutti i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) che nel periodo di imposta precedente, rispetto a quello cui si riferisce l’acconto, risultano a debito per un importo inferiore a 51,65 euro. L’acconto, inoltre può essere versato completamente a novembre ove l’importo dovuto sia complessivamente inferiore a 257,52 euro.
Esistono due metodi alternativi per effettuare il calcolo di quanto dovuto: il metodo storico o il metodo previsionale.
Sarà il contribuente, a seconda dei casi, a scegliere quale tipologia di calcolo utilizzare per determinare il secondo acconto imposte.
Il metodo storico prevede che l’acconto è determinato in base all’importo indicato:
al rigo “differenza” ovvero “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN  del modello Redditi (PF o SC);
al rigo “Totale imposta” del quadro IR del modello IRAP. Per determinare l’ammontare da versare deve essere considerato anche l’eventuale saldo a credito risultante dal modello Redditi.
Il metodo previsionale prevede la possibilità di versare in misura inferiore a quanto risulta con il calcolo del metodo storico nel caso in cui il contribuente presuma di conseguire un reddito, nell’anno in corso, inferiore a quello relativo all’anno precedente. In tal caso il contribuente dovrà:

determinare l’imposta presunta sulla base delle disposizioni fiscali dell’anno precedente a quello in corso;
versare la percentuale minima prevista per l’acconto. Tuttavia, i contribuenti che applicano tale criterio dovranno successivamente verificare se quanto versato in sede di acconto si rivela sufficiente o meno. Tale verifica deve essere effettuata in sede di determinazione del saldo dell’anno in corso (ad esempio, per il 2017 la verifica dovrà essere fatta a giugno 2018).

In quest’ultimo caso bisogna fare attenzione al fatto che in caso in cui il contribuente effettuasse un versamento insufficiente, sarà soggetto ad una sanzione pari al 30% del minore importo versato (oltre agli interessi legali); in questo caso, comunque è sempre possibili ricorrere alla possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.